L’Ordine professionale è un Ente Pubblico previsto dalla legge per tutelare l’interesse dei cittadini e ha le sue radici nella Costituzione e nell’abilitazione di Stato. 1
L’Ordine professionale è riconosciuto come Ente Pubblico non economico, cioè senza fini di lucro.2
Contrariamente al pensiero comune per il quale l’Ordine Professionale viene spesso considerato come una corporazione a tutela e protezione esclusiva dei professionisti e dei loro privilegi, l’Ordine, in realtà, è principalmente preposto a valorizzare e garantire il corretto operato dei suoi iscritti al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e degli animali. Attraverso una delle sue funzioni principali, che è la tenuta dell’Albo, l’Ordine infatti garantisce al cittadino che i sanitari iscritti siano in possesso dei requisiti previsti per legge per svolgere il lavoro del Veterinario.3
L’Ordine è costituito dai seguenti Organi:
– L’Assemblea degli iscritti (attraverso il funzionamento della quale si realizza la democraticità nella vita dell’Ente).
– Il Consiglio dell’Ordine, rappresenta l’ente professionale e ne costituisce l’organo collegiale deliberativo cui competono tutti i poteri e le attribuzioni previste dall’art. 10 del nostro ordinamento professionale.
Ciascun Consiglio al suo interno elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
– Collegio dei revisori dei conti.
La durata in carica del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è di quattro anni.
I componenti del Consigli direttivo e del Collegio dei revisori dei conti svolgono le loro cariche a titolo volontario e pertanto non percepiscono alcun compenso.
L’Ordine Professionale tutela l’interesse pubblico attraverso due delle sue funzioni: la tenuta dell’Albo Professionale e il potere disciplinare.
Come gia’ ricordato in precedenza lo svolgimento della professione del Veterinario presuppone l’iscrizione all’Albo professionale che è a sua volta è subordinata al conseguimento della laurea e al superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (art. 33,comma 2 della Costituzione).
L’Ordine ha inoltre il dovere di vigilare che l’attività professionale degli iscritti all’Albo sia corretta , in altre parole conforme alle norme contenute in una sorta di codice di buon comportamento lavorativo che prende il nome di codice deontologico (vedi CODICE DEONTOLOGICO).
Qualora all’Ordine pervenga da un utente o da un altro veterinario una denuncia di una “scorretta” condotta professionale, si potrà istituire nei confronti del sanitario segnalato una sorta di processo, chiamato procedimento disciplinare, e se verrà riconosciuto colpevole saranno applicate delle adeguate sanzioni .
L’Ordine Professionale, oltre alle funzioni sopra descritte di compilazione e tenuta dell’Albo dei propri iscritti e dell’esercizio del potere disciplinare , ha anche le seguenti funzioni:
-Vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine.
-Designare propri rappresentanti in seno a Commissioni, Enti ed Organizzazioni.
-Promuovere tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti.
– Partecipare insieme alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti d’interesse dell’Ordine.
– Interporsi nelle controversie fra sanitario e sanitario, qualora sia richiesto.
-Amministrare le risorse dell’Ordine.
E’ possibile rivolgersi all’Ordine in tutte quelle situazioni in cui si ritiene che un iscritto non abbia tenuto una condotta rispettosa delle norme del codice Deontologico della professione Veterinaria.
E’ inoltre possibile rivolgersi all’Ordine qualora si desideri verificare l’iscrizione all’Albo di un professionista e pertanto avere la garanzia che sia in possesso dei requisiti minimi per esercitare la professione di veterinario.
Note
Bibliografia
Ordine dei Medici Veterinari : Manuale di Gestione – Veterinari Editori 2009